Gomme da neve o catene a bordo sulle strade provinciali dal 15 novembre 2016 al 15 aprile 2017

La provincia di Como ha emesso un’ordinanza per il periodo invernale, relativa all’obbligo di gomme da neve o catene a bordo sulle strade provinciali dal 15 novembre 2016 al 15 aprile 2017.

Ecco il contenuto nel dettaglio:

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO INVERNALE IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico; Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli; Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento del servizio di sgombero neve; Visto l’art. 6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a)) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120; Vista la Direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, Prot. RU/1580 del 16.01.2013;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2016 al 15 aprile 2017 transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente, ossia tutte le strade Provinciali della Provincia di Como, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo i mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e di fenomeni nevosi in atto. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegati in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011- Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1,N1,O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002- Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1. I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile. Il presente provvedimento è reso noto con specifica segnaletica stradale. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della Regione Lombardia, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992.